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Articolo 1
(Indizione del Congresso Provinciale straordinario)
1. Il Congresso Provinciale straordinario, indetto ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto, d'intesa con la Segreteria Generale dei Congressi, procede all'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale.
Articolo 2
(Partecipazione al Congresso Provinciale)
1. Nel Congresso Provinciale hanno diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti ai Circoli della Federazione, ricompresi negli elenchi ufficiali degli iscritti 2008 approvati dalla Direzione Nazionale. Hanno, inoltre, lo stesso diritto coloro che già iscritti nel 2006 o 2007 provvederanno personalmente a regolarizzare la loro iscrizione entro le due ore successive all’insediamento dell’ufficio di presidenza del Congresso provinciale.
2. La Segreteria Generale dei Congressi decide inappellabilmente sulle controversie relative al diritto di elettorato attivo e passivo degli iscritti.
3. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Articolo 3
(Mozione Nazionale)
1. Alle federazioni viene trasmessa a cura dell’esecutivo politico nazionale una mozione nazionale proposta dall’Ufficio Politico.
2. Possono altresì essere presentate alla Segreteria Generale dei Congressi mozioni avverse alla mozione preparata dall’Ufficio Politico.
3. La presentazione sia della mozione nazionale che di quelle avverse devono essere sottoscritte da almeno il 20%, e fino ad un massimo del 33%, degli aventi diritto a partecipare al congresso nella qualità di Presidente Provinciale o di tutte le figure previste dall’art. 21 dello Statuto.
4. Nessun iscritto può sottoscrivere più di una mozione. Le firme apposte su più di una mozione in qualunque fase del percorso congressuale si intendono in ogni caso tutte nulle.
5. La Segreteria generale dei Congressi dichiara quali sono le mozioni ammissibili prima dell’avvio del primo congresso provinciale o, comunque, se richiesto anche successivamente ma non oltre il 26 febbraio.
6. La mozione nazionale viene votata dai congressi provinciali.
7. Al congresso provinciale possono essere presentati ordini del giorno previa sottoscrizione di almeno il 5% degli aventi diritto al voto.
Articolo 4
(Organizzazione del Congresso)
1. Il Presidente o il Commissario provinciale definisce il programma per un'adeguata pubblicizzazione del Congresso attraverso manifesti, inserzioni sul quotidiano del Partito e sui giornali locali, sul sito internet ufficiale del Partito all'indirizzo www.alleanzanazionale.it, e con comunicati stampa, d'intesa con la Segreteria Generale dei Congressi.
2. L’organizzazione del Congresso è curata dall’Esecutivo provinciale, secondo le direttive e sotto la supervisione della Segreteria Generale dei Congressi che autorizza anche la data di svolgimento.
3. La data, il luogo di svolgimento e l’ordine del giorno del Congresso Provinciale devono essere comunicati agli iscritti mediante avviso affisso nei locali dei Circoli e della Federazione almeno 2 giorni prima a cura, rispettivamente, del Presidente o del Commissario provinciale e dei Presidenti di Circolo, nonché pubblicati sul Secolo d’Italia e sul sito internet ufficiale del Partito. In caso di inadempienza, il Coordinatore regionale, sentita la Segreteria Generale dei Congressi, si sostituisce agli organi provinciali.
Articolo 5
(Svolgimento del Congresso)
1. Il Presidente o Commissario provinciale apre i lavori del Congresso. Presiede i lavori del Congresso un Delegato Nazionale designato dalla Segreteria Generale dei Congressi o un iscritto da questi proposto al voto dell’Assemblea. L’Assemblea procede, quindi, su proposta del Presidente o Commissario, all’elezione per alzata di mano dell’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da un vice Presidente e da due Segretari.
2. L’Assemblea elegge, per alzata di mano, su proposta del suo Presidente, la Commissione di Verifica Poteri, con la funzione di dichiarare, inappellabilmente, la legittimità dei titoli di partecipazione al Congresso. L'Assemblea elegge altresì, per alzata di mano, su proposta del Presidente, la Commissione per lo Scrutinio.
3. La Commissione di Verifica Poteri controlla la regolarità di tutte le procedure congressuali di voto, scrutinio e registrazione dei risultati elettorali, nonché l'autenticità delle firme dei partecipanti sottoscrittori delle liste.
4. Il Congresso si svolge nel comune dove ha sede la Federazione provinciale o, su proposta della Federazione, in un diverso comune della Provincia ritenuto dalla Segreteria Generale dei Congressi logisticamente più idoneo.
Articolo 6
(Lavori congressuali)
1. I Delegati possono iscriversi a parlare e presentare ordini del giorno.
2. Sono invitati a partecipare al Congresso Provinciale i Rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici, delle organizzazioni culturali, professionali, sindacali e sociali operanti nel territorio.
3. Il Presidente dell’Assemblea congressuale dirige i lavori e fissa i tempi dei singoli interventi.
4. Tutte le operazioni elettorali avranno luogo dopo la chiusura del dibattito in Assemblea e dureranno, senza interruzione, secondo una programmazione oraria stabilita dalla Segreteria Generale dei Congressi, su proposta della Federazione provinciale.
5. I lavori congressuali sono dichiarati chiusi dal Presidente dell'Assemblea dopo la proclamazione degli eletti.
6. I reclami avverso la proclamazione dei risultati possono essere presentati, anche tramite fax, entro 3 giorni dalla predetta proclamazione, alla Segreteria Generale dei Congressi che decide, inappellabilmente, nei successivi due giorni.
Articolo 7
(Candidature)
1. L’elezione dei delegati avviene attraverso una lista collegata alla mozione nazionale dell’Ufficio Politico oppure ad una lista collegata ad una mozione nazionale ad essa avversa.
2. Le liste di cui al comma precedente vengono predisposte e presentate a cura di un delegato nominato dal primo sottoscrittore della mozione nazionale a cui la lista è collegata.
3. I nomi dei delegati a presentare le liste per ciascuna federazione debbono essere depositati presso la segreteria generale del congresso con apposito atto sottoscritto dal primo firmatario della singola mozione nazionale, almeno tre giorni prima della data di svolgimento del congresso provinciale.
4. Le liste di candidati devono essere sottoscritte da un numero non inferiore al 20% e non superiore al 33% degli aventi diritto al voto. L’autenticità delle firme è certificata dal presentatore.
5. Tuttavia, giusta la previsione dell’art. 42 dello Statuto le firme necessarie risulteranno le seguenti:
- Nelle federazioni da 5.000 a 10.000 iscritti le sottoscrizioni necessarie e sufficienti saranno 1.000 e non potranno essere presentate più di 1.500;
- Nelle Federazioni con più di 10.000 iscritti le sottoscrizioni necessarie e sufficienti alla presentazione delle candidature saranno 2.000 e non potranno essere presentate più di 3.000;
6. Non possono essere candidati a Delegati al congresso nazionale coloro che vi partecipano di diritto. I presidenti e i commissari provinciali in carica che non partecipano di diritto al congresso nazionale sono candidati capolista della mozione che sottoscrivono
7. Nella composizione delle liste si devono favorire opportunità di accesso a entrambi i generi. L'Ufficio di Presidenza sovrintende all'osservanza di tale norma d'intesa con la Segreteria Generale dei Congressi.
Articolo 8
(Composizione delle liste)
1. Ogni lista comprenderà una parte di nominativi bloccati i cui nomi figureranno già nella scheda elettorale e una parte liberà che verrà definita con le preferenze aggiunte sulle scheda da parte degli aventi diritto al voto.
2. La parte bloccata delle liste sarà così composta:
- nelle federazioni che eleggono fino a 5 delegati, da un numero di candidati pari al numero di delegati da
eleggere aumentato di 1;
- nelle federazioni che eleggono da 6 a 13 delegati, da un numero di candidati pari al 50% del numero dei delegati da eleggere. L'elettore può altresì aggiungere alla lista altri nominativi fino alla metà dei rimanenti delegati da eleggere. I nominativi in eccedenza non verranno conteggiati;
- nelle federazioni che eleggono oltre 13 delegati, da un numero di candidati pari al 75% del numero dei delegati da eleggere. L'elettore può altresì aggiungere alla lista altri nominativi fino alla metà dei rimanenti delegati da eleggere. I nominativi in eccedenza non verranno conteggiati.
3. I risultati dei calcoli di cui al comma 2 saranno arrotondati per difetto.
Articolo 9
(Esclusione della parte preferenziale)
1. L’assemblea congressuale su proposta del delegato della Direzione Nazionale e a seguito di opportune intese, può votare con maggioranza dei 2/3 l’esclusione della parte preferenziale delle liste presentate. In tal caso ciascuna lista dovrà contenere, con i nomi stampati sulla scheda, un numero di candidati almeno pari ai delegati da eleggere, aumentabili per eventuali subentri da due unità fino al 20% dei componenti la lista.
Articolo 10
(Ripartizione dei Delegati)
1. Per partecipare al riparto dei delegati al Congresso Nazionale, la lista deve avere conseguito almeno il 10% dei voti congressuali.
2. Qualora siano state presentate più liste, per la ripartizione dei Delegati, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei Delegati da eleggere e quindi, si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa
appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere o decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
3. In caso di presentazione di un'unica lista, risultano eletti oltre ai Candidati presenti nella parte bloccata nella stessa e il restante tra coloro che hanno riportato più voti.
4. Assegnati i Delegati alle liste in base ai comma 5 e 6, le proclamazioni vengono effettuate secondo l’ordine di lista.
5. Nelle procedure di scrutinio le cifre vanno arrotondate sempre per eccesso.
Articolo 11
(Rappresentanti di lista)
1. Alle operazioni di votazione e di scrutinio dei singoli seggi assistono i Rappresentanti delle liste
presentate, accreditati preventivamente presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea congressuale.
Articolo 12
(Numero dei Delegati)
1. Il numero dei Delegati al Congresso Nazionale per ciascuna federazione è stabilito dalla Segreteria Generale dei Congressi. La ripartizione dei Delegati tra le Federazioni provinciali viene definita dalla Segreteria Generale dei Congressi, conformemente con quanto stabilito all’articolo 36 dello Statuto, in proporzione ai voti ottenuti dal Partito nel territorio della Federazione in occasione delle elezioni per la Camera dei Deputati del 2006 e alla media degli iscritti negli anni 2006 e 2007.
Articolo 13
Il Congresso nazionale
1. Il Congresso Nazionale indetto dall’Assemblea Nazionale del 26 Luglio 2008, si svolgerà a Roma nei giorni 21 e 22 Marzo 2009, secondo il presente regolamento approvato dalla Direzione Nazionale del 10 Febbraio 2009 appositamente delegata dall’Assemblea Nazionale.
2. Sono Delegati al Congresso Nazionale quelli previsti dagli artt. 20 e 21 dello Statuto approvato dall'Assemblea Nazionale del 21 luglio 1995 e successive modificazioni.
3. Sono invitati a partecipare al Congresso Nazionale i Rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici e delle organizzazioni culturali, professionali, sindacali e sociali.
4. Al congresso sono attribuite le competenze ed i poteri previsti dallo Statuto vigente.
5. Partecipano al Congresso con diritto di parola gli Assessori e Consiglieri regionali , i consiglieri provinciali e comunali delle città capoluogo di provincia, i Sindaci delle città tra 15.000 e 40.000 abitanti che non vi partecipino ad altro titolo.
Articolo 14
(Convocazione del Congresso Nazionale)
La Segreteria Generale del Congresso invierà un'apposita comunicazione di convocazione ai Delegati elettivi e di diritto.
Articolo 15
(Organizzazione del Congresso)
Il Congresso Nazionale è articolato nei seguenti Uffici:
a) Segreteria Generale
b) Ufficio di Presidenza
c) Questori
d) Commissione per la Verifica dei Poteri
e) Commissione per lo Scrutinio
f) Commissione per lo Statuto
Articolo 16
(La Segreteria Generale)
1. La Segreteria Generale del Congresso, nominata dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, è composta dal Segretario Generale e da un minimo di nove ad un massimo di quindici Componenti. La Segreteria Generale sovrintende alla legittimità di tutti gli atti relativi allo svolgimento del Congresso.
2. Essa provvede al servizio logistico, organizzativo e di stampa relativo ai lavori del Congresso; cura la composizione dei verbali delle riunioni del Congresso e ne raccoglie gli atti ufficiali d'intesa con il Presidente Nazionale; svolge tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento.
3. Ai lavori degli Uffici e delle Commissioni del Congresso partecipa un Componente la Segreteria Generale.
4. La Segreteria Generale rilascia, previo riconoscimento, ai Delegati che risultino regolarmente iscritti nell'elenco ufficiale la tessera di Delegato al Congresso.
Articolo 17
(L'Ufficio di Presidenza)
L'Ufficio di Presidenza - da eleggersi con la modalità di cui al successivo Articolo 23 - è composto da un Presidente e da un minimo di venti a un massimo di venticinque Componenti. I componenti l'Ufficio di Presidenza dirigono a turno i lavori del Congresso secondo le norme dello Statuto vigente e del presente Regolamento e ne proclamano le decisioni.
Articolo 18
(I Questori)
I Questori sono un minimo di trenta ed un massimo di quaranta e vengono eletti dal Congresso con le modalità previste dal successivo Articolo 23. Assolvono il compito di garantire il regolare svolgimento dei lavori del Congresso secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio di Presidenza.
Articolo 19
(La Commissione per la Verifica dei Poteri)
1. La Commissione per la Verifica dei Poteri, composta da sette membri oltre al Presidente e ad un Segretario, è eletta dal Congresso secondo le modalità previste dall'Articolo 23 ed assolve le funzioni previste dalle successive disposizioni.
2. La Commissione Verifica dei Poteri:
a) prende atto dell'elenco dei Delegati elettivi e di diritto trasmessi dalla Segreteria Generale del Congresso;
b) controlla la regolarità della documentazione ricevuta;
c) compila l'elenco ufficiale dei Partecipanti al Congresso Nazionale comprendente i nominativi dei delegati eletti e dei Delegati di diritto.
3. Le deliberazioni della Commissione per la Verifica dei Poteri sono inappellabili e saranno ricevute dalla Segreteria Generale del Congresso come atti ufficiali dello stesso.
Articolo 20
(La Commissione per lo Scrutinio)
La Commissione per lo Scrutinio è composta da un massimo di cinquanta membri oltre al Presidente ed al Segretario ed è nominata dal Congresso con le modalità previste dal successivo Articolo 23. Essa ha il compito di controllare lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali che avranno luogo durante il Congresso con le modalità previste dai successivi articoli.
Articolo 21
(Le deliberazioni)
Le deliberazioni della Commissione per lo Scrutinio e quelle della Commissione per la Verifica dei Poteri sono inappellabili.
Articolo 22
(La Commissione per lo Statuto)
Il Congresso Nazionale nomina la Commissione per lo Statuto composta da sette membri, oltre al Presidente e ad un Segretario. La stessa sottopone al Congresso le proposte di modifica dello Statuto.
Articolo 23
(Elezione degli Uffici del Congresso)
Su proposta della Segreteria Generale del Congresso, all'apertura dei lavori, il Congresso con distinte votazioni, per alzata di mano, procede all'elezione dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Questori, della Commissione di Verifica dei Poteri, della Commissione per lo Scrutinio e della Commissione per lo Statuto.
Articolo 24
(Svolgimento del Congresso)
I lavori del Congresso si svolgono secondo le modalità stabilite dalla Segreteria Generale del Congresso. La discussione è disciplinata dall'Ufficio di Presidenza che è collegialmente responsabile dello svolgimento dei lavori assembleari.